Art. 12 cura italia — Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario

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Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilita' di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Testo in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 25 marzo 2022 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 dicembre 2021 — 25 marzo 2022per 3 mesi
  3. 23 aprile 2021 — 25 dicembre 2021per 8 mesi
  4. 2 marzo 2021 — 23 aprile 2021per un mese
  5. 1 gennaio 2021 — 2 marzo 2021per 2 mesi
  6. 31 dicembre 2020 — 1 gennaio 2021per 1 giorno
  7. 14 ottobre 2020 — 31 dicembre 2020per 3 mesi
  8. 8 ottobre 2020 — 14 ottobre 2020per 6 giorni
  9. 30 luglio 2020 — 8 ottobre 2020per 2 mesi
  10. 30 aprile 2020 — 30 luglio 2020per 3 mesi
  11. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020testo originarioper un mese

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art12 · fonte del testo

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