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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e' sostituito dal seguente:
[9]«L'attribuzione degli stipendi degli ufficiali, eccettuati quelli di cui al comma seguente, e' fatta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
[10]L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali di complemento ed a quelli della riserva, provenienti dal complemento, e' fatta con decreti dei comandanti di Corpo d'armata e del comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, da registrarsi alla Corte dei conti, cui saranno trasmessi pel tramite della ragioneria centrale del Ministero della guerra».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 18 aprile 1938 - Anno XVI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 2 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
