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[1]Il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle comunicazioni sono autorizzati ad eseguire nella rispettiva competenza le opere pubbliche e le opere ferroviarie, secondo le disposizioni vigenti, che interessano i nuovi stabilimenti industriali.
[2]Il Ministero delle comunicazioni potra' accordare tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'impianto e l'esercizio del detti stabilimenti industriali.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
