Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle comunicazioni sono autorizzati ad eseguire nella rispettiva competenza le opere pubbliche e le opere ferroviarie, secondo le disposizioni vigenti, che interessano i nuovi stabilimenti industriali.

[2]Il Ministero delle comunicazioni potra' accordare tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'impianto e l'esercizio del detti stabilimenti industriali.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1572~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari