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[1]Gli esercenti degli impianti idroelettrici, anche in corso di costruzione, che saranno concessi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge nell'Italia centrale e meridionale, e gli esercenti degli impianti idroelettrici, che usufruiranno di sovvenzioni statali in Sicilia ed in Sardegna, daranno la preferenza, fino alla concorrenza del 40 per cento dell'energia prodotta, alle forniture per gli stabilimenti industriali, che sorgeranno nelle localita' determinate a termini dell'art.1, nelle stesse provincie ove hanno sede gli impianti o nelle provincie limitrofe, o anche, per accertate particolari condizioni, nelle altre provincie dell'Italia centrale, meridionale e insulare.
[2]Il prezzo dell'energia sara' stabilito d'accordo fra le parti, o, in mancanza d'accordo, con l'intervento degli organi statali competenti.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
