Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprieta' del fondo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
