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[1]L'imposta sara' applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.
[2]Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale o intellettuale.
[3]Ne saranno soltanto eccettuati:
[4]1.° I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;
[5]2.° I redditi che per disposizione della presente legge siano gia' una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;
[6]3.° I redditi delle societa' di mutuo soccorso;
[7]4.° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
