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[1]Sono esenti dalla imposta:

[2]1.° Gli Agenti diplomatici delle nazioni estere;

[3]2.° Gli Agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

[4]3.° I militari, in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari;

[5]4.° I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia;

[6]5.° Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'Autorita' comunale siano dichiarati indigenti.

Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1830~art7 · fonte del testo

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