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Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:
- a)I redditi iscritti agli uffici ipotecari nel Regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno.
- b)Gli stipendi, pensioni, annualita', interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;
- c)I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;
- d)I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno.
- e)E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
