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I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro sessione successiva al riparto, possono portare, si' uniti che separati, i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto, al Ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami de' Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi conguagli o compensi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
