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[1]La presente legge avra' effetto dal 1.° gennaio Da quel giorno medesimo sono abrogate:
[2]Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al dritto di vendita al minuto, l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si paghino;
[3]La tassa sulla rendita ed il contributo arti e commercio in Lombardia;
[4]La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche Provincie e la Lombardia;
[5]La tassa sulle patenti e la personale nelle Provincie parmensi;
[6]Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denunzia del bestiame e quella sulle risaie nelle Provincie modenesi;
[7]La tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle Provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850.
[8]La tassa di famiglia in Toscana;
[9]La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle Provincie napolitane;
[10]Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del Regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dall'art. 34.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Dat. a Torino addi' 14 luglio 1864.
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
[15]M. Minghetti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
