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I risultati dei dati statistici che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criteri pel riparto del contingente d'imposta fra le provincie, e pel subriparto, proposti dall'Autorita' finanziaria fra i comuni o consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, comuni o consorzi contemporaneamente alla pubblicazione del riparto e del subriparto anzidetti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
