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[1]E' ammesso il ricorso presso l'Amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.
[2]Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sara' prescritto. Scaduto questo termine, non sono piu' ammissibili.
[3]Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
