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[1]I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualita' passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualita' passive si tiene conto ai contribuenti, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purche' siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.
[2]Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualita' passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.
[3]Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune o consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
