Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il contingente provinciale sara' ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6,000 abitanti o piu', e consorzi obbligatori di piu' comuni.
[2]Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6,000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.
[3]Il contingente provinciale sara' ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.
[4]Questo riparto, preparato dalle Autorita' finanziarie, viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale puo' riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'Autorita' finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
