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[1]Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sara' tassato in ragione di lire Questa tassa sara' ridotta della meta' ogniqualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotita' risultasse inferiore del 4 per cento.
[2]L'ammontare di questa imposizione fissa verra' detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sara' distribuito per quotita' su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.
[3]Nondimeno la quotita' normale non sara' applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma che secondo la quotita' normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
