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Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffizi del comune o comuni, pubblicandone avviso, e concedendo facolta' d'ispezione ai contribuenti, sara' ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, presidente, sara' nominato dal Prefetto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
