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[1]La Commissione, tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti, procedera' a deliberare sulla somma di reddito effettivo che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano ommessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:
[2]I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale.
[3]I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale.
[4]I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre ne' l'opera dell'uomo, ne' il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
