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[1]La Commissione, per ben accertare l'equita' de' suoi giudizi, potra':
[2]1.° Richiedere da pubblici ufficiali un estratto dei documenti che le possono abbisognare;
[3]2.° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove; 3.° Accedere ne' locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;
[4]4.° Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;
[5]5.° Ispezionare i registri delle societa' anonime o in accomandita per azioni;
[6]6.° Farsi presentare i titoli di cui si parla all'art. 13;
[7]7.° Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti;
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
