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[1]Vi sara' in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune o consorzio.
[2]Essa sara' composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le 12,000 anime, e di sette nei comuni maggiori.
[3]Il presidente, compreso in questo numero, sara' nominato dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale.
[4]I Consigli comunali di ciascuno de' comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della Rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni.
[5]Nei comuni piu' popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potra' essere aumentato per decreto ministeriale.
[6]Potra' inoltre la Commissione suddividersi in Sotto Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione de' suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
