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[1]La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti per indigenza.
[2]L'agente finanziario, avendo presenti queste liste, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.
[3]Inoltre sara' affisso nei comuni un manifesto, nel quale s'invita chiunque abbia redditi mobili, o non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente finanziario, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale.
[4]Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario o non si presenta al medesimo, questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.
[5]L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui e' parola nel seguente articolo.
[6]Prima che la Commissione abbia terminati i suoi lavori di rettifica, di cui all'art. 22, sono ammesse le dichiarazioni tardive; similmente l'agente finanziario e' autorizzato a riempiere d'ufficio le schede pei contribuenti che prima non gli erano noti, dandone loro soltanto un avviso. Nei due casi teste' notati, il contribuente sara', per ammenda, sottoposto al pagamento del quarto della tassa.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
