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[1]La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 e' fissata a 30 milioni, e sara' ripartita per Decreto Reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:
- a)Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria, urbana e rurale;
- b)Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Regio Decreto 10 maggio 1863;
- c)Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato, e dei dividendi delle Societa' anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;
- d)Per un decimo in ragione degl'introiti doganali e dei diritti marittimi dell'anno 1865 riscossi nella provincia;
- e)Per un decimo in ragione degl'introiti postali e telegrafici dell'anno 1863;
- f)Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo dell'anno 1863;
- g)Per un decimo in ragione, meta' del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e meta' del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.
[2]Ottenuti cosi' i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sara' nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato pero' il primo, al quale si sostituira' la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
