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[1]Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrera' in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

[2]I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1830~art19 · fonte del testo

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