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Saranno compresi nel reddito, e si dovra' tenerne conto nella dichiarazione gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'art. 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
