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Le societa' in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento, la solidarieta' degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse sociale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
