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Nel reddito delle societa' anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le societa' d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
