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[1]Per la classe dei redditi industriali si terra' conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

[2]Non potranno far parte di tali spese:

[3]1.° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno proprii dell'esercente, o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'art. 32;

[4]2.° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento e' obbligato per legge, quando coabitano col padre;

[5]3.° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1830~art15 · fonte del testo

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