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I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i debiti vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
