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[1]Ogni contribuente e' tenuto a fare la dichiarazione de' suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge nei termini e nelle forme che saranno prescritti.
[2]Pei minori e per gl'incapaci la dichiarazione sara' presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi proprii e separati, la dichiarazione di questi redditi sara' presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.
[3]Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in comune diverso da quello dove il contribuente ha la principale abitazione, questi dovra' ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.
[4]Se una societa' o uno stabilimento hanno piu' sedi, in questo caso e' dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria, e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.
[5]Sara' poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle societa' anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette societa' e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito.
Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
