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[1]L'imposta sui redditi e' dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

[2]Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

[3]Lo straniero e' tenuto a pagare l'imposta la' dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato si avra' per dimora il luogo ove il reddito e' prodotto, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dov'e' tassato il suo debitore per proprio conto.

[4]In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da societa' commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, e' dovuta la' dove la societa' commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento e' collocato e dove l'industria si esercita.

Testo in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1830~art10 · fonte del testo

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