Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I prestiti ed i mutui accordati, ai sensi della presente legge, debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono normalmente eccedere il 50 per cento del valore degli immobili costituiti in garanzia, ovvero della spesa prevista per le costruzioni, ivi compreso il costo dell'area. Quando interviene il contributo governativo di cui all'art. 7, detta percentuale puo' elevarsi fino al 90 per cento, in relazione alla entita' del contributo assegnato.
tolto: Tuttavia tali prestiti e mutui possono raggiungere il totale ammontare del costo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'Istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari di carattere reale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1078~art3 · fonte del testo
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