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Per la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dal precedente articolo 1 e' autorizzato il limite d'impegno di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi. La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dalla presente legge sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77. Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi.

Testo in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008

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