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[1]Gli alunni debbono prestare servizio gratuito, a titolo d'istruzione e tirocinio, per sei mesi e gli aspiranti aiutanti per tre mesi, dalla data della loro assunzione. Gli uni e gli altri debbono accettare la residenza loro assegnata.
[2]Sono tuttavia esonerati dal tirocinio gratuito i candidati che si trovino in attivita' di servizio, in qualita' di aiutanti, o di agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo; essi conserveranno i rispettivi emolumenti sino al momento della loro nomina ad ufficiale di 6ª classe o ad aiutante di 5ª classe.
[3]Il rifiuto ad uniformarsi alle condizioni stabilite dal presente articolo e dal decreto ministeriale di cui all'articolo precedente, od anche la semplice inosservanza di una qualsiasi delle condizioni medesime, costituisce motivo di decadenza dal diritto di ammissione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
