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[1]Per l'attuazione delle disposizioni sancite con la presente legge, nonche' per provvedere all'aumento del compenso per il servizio straordinario nella misura che verra' stabilita con decreto Reale, a norma delle facolta' riservate all'art. 348 del regolamento 14 ottobre 1906, n. 546, lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, e' variato a seconda della tabella allegata (allegato 2).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Schanzer. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
