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[1]E' conferita al Ministro per l'educazione nazionale la facolta' di promuovere, d'intesa col Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze, la creazione d'istituti di alti studi italiani in Paesi esteri, sotto il patrocinio della Reale Accademia d'Italia.
[2]Le norme per la costituzione, il funzionamento e la gestione di ogni singolo istituto, saranno stabilite dai rispettivi statuti da adottarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quelli per gli affari esteri e per le finanze.
Testo in vigore dal 18 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
