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[1]L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e composto:
- a)di un presidente;
- b)di un rappresentante della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
- c)((di due rappresentanti degli enti mutui assicuratori, e cioe' uno per le Casse mutue esercenti l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura ed uno per i sindacati mutui obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per l'assicurazione contro gli infortuni degli addetti ai trasporti marittimi ed pesca marittima));
- d)di un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ed uno della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
- e)di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e di uno della Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;
- f)di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.
[2]I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) debbono essere designati dalla rispettive Confederazioni nazionali e la loro nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.
[3]Il Consiglio nominera' nel proprio seno un vicepresidente.
[4]I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[5]Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
