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[1]Scopi dell'Istituto sono: il ricovero, la cura, compresa l'ortopedia e la fornitura di protesi, la rieducazione professionale, il collocamento ed in genere ogni altra forma di assistenza, a favore dei grandi invalidi del lavoro.

[2]Per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Istituto nazionale, oltre che servirsi dei propri istituti di ricovero e di cura, puo' stipulare apposite convenzioni con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti od istituzioni forniti di mezzi idonei.

[3]Le convenzioni predette devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

Testo in vigore dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-19;1416~art3 · fonte del testo

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