Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Scopi dell'Istituto sono: il ricovero, la cura, compresa l'ortopedia e la fornitura di protesi, la rieducazione professionale, il collocamento ed in genere ogni altra forma di assistenza, a favore dei grandi invalidi del lavoro.
[2]Per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Istituto nazionale, oltre che servirsi dei propri istituti di ricovero e di cura, puo' stipulare apposite convenzioni con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti od istituzioni forniti di mezzi idonei.
[3]Le convenzioni predette devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.
Testo in vigore dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
