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Sono estese all'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro tutte le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 11 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza, agli invalidi di guerra.

Testo in vigore dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-19;1416~art13 · fonte del testo

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