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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere con le proprie disponibilita' di cassa alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulla indicata somma di 80 milioni, salvo ricupero dei residui attivi del fondo pensioni, con i relativi interessi del 4,50 per cento all'anno.

[2]L'interesse nell'indicata misura del 4,50 per cento e l'eventuale maggior onere che per qualsiasi causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette anticipazioni, saranno addebitate al patrimonio della gestione delle case economiche per i ferrovieri.

Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-10;931~art2 · fonte del testo

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