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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla societa' "Bacino di Palermo" un contributo di lire 16.000 milioni pari all'80 per cento della spesa necessaria per la costruzione del bacino di cui al precedente articolo 1 e delle relative attrezzature. Le modalita' di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro. Per essere ammessa al contributo la societa' "Bacino di Palermo" dovra' dimostrare di avere appaltato l'opera, dopo esperita la necessaria gara, entro e non oltre 90 giorni dalla data del decreto con cui il Ministro per i lavori pubblici approva la convenzione prevista dall'articolo 1.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;927~art2 · fonte del testo

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