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[1]E' data la facolta' al Ministro per le colonie di limitare i lavori di cui alla lettera a) dell'art. 1 a quelli relativi alla costruzione della sede stradale con esclusione dell'armamento, ferma restando l'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alle lettere b) e c).
[2]In questo caso le somme gia' destinate all'armamento, alle costruzioni di edifici, e al materiale rotabile, verranno impiegate per opere atte a ridurre a buona camionabile il tracciato del nuovo tronco ed alla esecuzione di varianti riconosciute idonee a migliorare la transitabilita' agli automezzi della strada ordinaria Massaua-Asmara.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
