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[1]La spesa indicata nell'articolo precedente sara' stanziata in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate con la legge 2 luglio 1905, n. 320.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carcano. C. Mirabello.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
