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[1]E' autorizzata la spesa di lire 24.000.000 per la costruzione, a carico dello Stato, di case minime in Roma, da eseguirsi per lire 12.000.000 a cura del Governatorato di Roma e per lire 12.000.000 a cura dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

[2]I cennati gruppi di case verranno ceduti rispettivamente al Governatorato di Roma e al predetto Istituto autonomo di case popolari alle condizioni che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;878~art1 · fonte del testo

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