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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere di abbeveratoi le zone latifondistiche della Sicilia.
[2]La spesa relativa resta determinata in L. 10.000.000 e sara' a totale carico dello Stato.
[3]Alla medesima si fara' fronte con le assegnazioni disposte con la legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, per la colonizzazione del fondo siciliano.
Testo in vigore dal 6 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
