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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere di abbeveratoi le zone latifondistiche della Sicilia.

[2]La spesa relativa resta determinata in L. 10.000.000 e sara' a totale carico dello Stato.

[3]Alla medesima si fara' fronte con le assegnazioni disposte con la legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, per la colonizzazione del fondo siciliano.

Testo in vigore dal 6 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;552~art1 · fonte del testo

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