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[1]Provincie traversate od interessate alla costruzione delle dette linee saranno esonerate dai contributi che le leggi 29 luglio 1879, n. 5002, serio 2ª, e 27 aprile 1885, n. 3048, sede 3ª, hanno stabilito a carico dello Provincie quando la costruzione fosse compiuta a diretta cura dello Stato, e con le agevolezze contemplate dalle vigenti leggi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dati a Racconigi, addi' 12 luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Gianturco. A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
