Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo, esauriti gli stanziamenti di cui all'articolo precedente, provvedera' alle ulteriori spese occorrenti per la costruzione di dette linee mediante operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti o con altri Istituti, sulla base di un interesse non superiore a 3.65 per cento, e della corresponsione di annualita' da inscriversi nel bilancio del tesoro in surrogazione di quelle gia' autorizzate per la concessione di dette linee all'industria privata, e per un periodo non maggiore di quello ammesso per la concessione stessa, oppure mediante obbligazioni ferroviarie di tipo ordinario.
Testo in vigore dal 23 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
