Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La cessione in permuta di cui all'articolo 1 sara' effettuata mediante convenzione tra lo Stato, rappresentato dai Ministiri delle finanze, dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici, e la impresa assuntrice dei lavori.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
