Art. 5
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[1]La presente legge entrera' in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e avra' la durata di venticinque anni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farle osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Alfieri - Di Revel - Cobolli-Gigli
[6]Visto, il Guardiasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
