Art. 3
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L'indennita' di espropriazione per i primi 10 anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sara' determinata in base alla media dei valori venali che gli immobili avevano nei tre anni antecedenti al 1° gennaio 1938-XVI, considerati indipendentemente dalla fabbricabilita'; per gli anni successivi sara' determinata in base alla media dei valori venali degli immobili nel triennio antecedente alla data di notificazione del provvedimento di espropriazione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
