Art. 2
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Nella zona industriale cinematografica sono applicabili, a tutti gli effetti, le disposizioni contenute negli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
