Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]E' costituita nel territorio del Governatorato di Roma una zona industriale cinematografica la cui area e' contenuta nel perimetro fissato nella pianta allegata alla presente legge. Le opere occorrenti per l'impianto o l'esercizio della zona sono dichiarate di pubblica utilita'.
[2]Tutte le opere nella detta zona saranno disciplinate mediante piani particolareggiati da sottoporsi all'esame del Governatorato di Roma e da approvarsi secondo le norme stabilite dall'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la coltura popolare.
[3]Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la cultura popolare saranno dichiarate di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere stradali riconosciute occorrenti, sentito il Governatorato di Roma, per il collegamento della rete stradale della zona, con le strade esistenti e con quelle altre da costruirsi in base al piano regolatore.
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
